IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  7 febbraio  2003,  n. 15, recante «Misure
finanziarie  per  consentire interventi urgenti nei territori colpiti
da  calamita'  naturali»,  convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 2003, n. 62;
  Visto  in  particolare l'art. 1, comma 3, della predetta legge, che
rinvia  per  la  ripartizione  delle  risorse  stanziate nel medesimo
decreto-legge  e  per  la  determinazione  delle  procedure  e  delle
modalita'   di   utilizzo  delle  risorse  stesse  ad  ordinanze  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della citata legge n. 225 del 1992;
  Vista  l'ordinanza n. 3277 del 28 marzo 2003, con la quale e' stata
disposta  la  ripartizione del 60% delle risorse disponibili ai sensi
dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della citata legge;
  Visto l'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  che rinvia per la ripartizione del limite di impegno
ivi  autorizzato  ad  ordinanze  adottate  ai sensi dell'art. 5 della
legge n. 225 del 1992;
  Considerato  che  occorre  provvedere  al  riparto del restante 40%
delle risorse disponibili ai sensi dei com-mi 1 e 2 dell'art. 1 della
legge  8 aprile  2003,  n.  62,  da  destinarsi  agli  interventi nei
territori  colpiti  da  calamita'  naturali  che  non abbiano formato
oggetto  di  riparto  del 60% e per i quali lo stato di emergenza non
sia  ancora  cessato  alla  data  di entrata in vigore della relativa
legge di conversione;
  Considerato  che  occorre provvedere altresi' al riparto del limite
di  impegno  autorizzato  ai  sensi  dell'art.  80, comma 29, secondo
periodo,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, da destinarsi alla
prosecuzione   degli  interventi  pubblici  conseguenti  a  calamita'
naturali  che  abbiano  formato oggetto di disposizioni legislative o
per  le  quali  sia  stato  deliberato lo stato di emergenza ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Acquisita   l'intesa   con   il  presidente  della  Conferenza  dei
presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  I  limiti  di  impegno  di  cui  all'art.  1,  commi 1 e 2, del
decreto-legge  7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8 aprile  2003,  n.  62,  per  i complessivi importi di
Euro 22,2  milioni  a  decorrere  dall'anno  2003 ed Euro 4 milioni a
decorrere  dall'anno  2004,  nonche' quelli di cui all'art. 80, comma
29,  secondo  periodo,  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, per
l'importo  di  Euro 10  milioni  a  decorrere  dall'anno  2004,  sono
destinati alla prosecuzione degli interventi relativi alle situazioni
emergenziali  di cui all'allegato 1. Il Dipartimento della protezione
civile  puo'  autorizzare,  sullascorta  di  motivate richieste delle
regioni ovvero dei commissari delegati, qualora nominati, una diversa
distribuzione  delle  risorse  tra  gli eventi calamitosi individuati
nell'allegato  1, nei limiti della quota complessivamente assegnata a
ciascuna regione.
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   provvede   all'ammortamento   dei  mutui
quindicennali  che  le  regioni ovvero i commissari delegati, qualora
nominati,  sono  autorizzati  a contrarre, sulla base delle quote dei
limiti  di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca europea per gli
investimenti,  la  Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi  e  prestiti  e  con  i  soggetti  autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
  3.  Le  risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci
delle  regioni  interessate  ovvero ad apposite contabilita' speciali
istituite  o  da  istituire  ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.
720,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  intestate  ai
presidenti delle regioni - commissari delegati.
  4. Le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, hanno
facolta'  di  delegare  al  Dipartimento  della  protezione civile il
pagamento  delle  rate  di  ammortamento dei mutui contratti ai sensi
della presente ordinanza.