IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante «Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62; Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della predetta legge, che rinvia per la ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la determinazione delle procedure e delle modalita' di utilizzo delle risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992; Vista l'ordinanza n. 3277 del 28 marzo 2003, con la quale e' stata disposta la ripartizione del 60% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della citata legge; Visto l'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che rinvia per la ripartizione del limite di impegno ivi autorizzato ad ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992; Considerato che occorre provvedere al riparto del restante 40% delle risorse disponibili ai sensi dei com-mi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62, da destinarsi agli interventi nei territori colpiti da calamita' naturali che non abbiano formato oggetto di riparto del 60% e per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione; Considerato che occorre provvedere altresi' al riparto del limite di impegno autorizzato ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da destinarsi alla prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Acquisita l'intesa con il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. I limiti di impegno di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, per i complessivi importi di Euro 22,2 milioni a decorrere dall'anno 2003 ed Euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2004, nonche' quelli di cui all'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'importo di Euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2004, sono destinati alla prosecuzione degli interventi relativi alle situazioni emergenziali di cui all'allegato 1. Il Dipartimento della protezione civile puo' autorizzare, sullascorta di motivate richieste delle regioni ovvero dei commissari delegati, qualora nominati, una diversa distribuzione delle risorse tra gli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, nei limiti della quota complessivamente assegnata a ciascuna regione. 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite contabilita' speciali istituite o da istituire ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai presidenti delle regioni - commissari delegati. 4. Le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, hanno facolta' di delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.